Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare
Governo proponente
Atto approvato
Presentato il 23 luglio 2025
Sintesi atto
Numero chiave
0Nuovi Consigli superiori della magistratura istituiti
Giudici dell'Alta Corte disciplinare
Durata in carica dei componenti dei CSM
Termine per adeguare le leggi ordinarie
Sezione
In sintesi
Questa legge costituzionale modifica la Costituzione italiana per separare la magistratura in due carriere distinte — giudicante (i giudici) e requirente (i pubblici ministeri) — ciascuna con un proprio Consiglio superiore della magistratura (CSM). Istituisce inoltre un'Alta Corte disciplinare di 15 membri, separata dai CSM, con il compito esclusivo di giudicare i magistrati in caso di infrazioni disciplinari. I componenti dei CSM vengono in parte estratti a sorte da liste compilate dal Parlamento.
Le misure sintetizzate riguardano la separazione delle carriere, i nuovi CSM e l'Alta Corte disciplinare. Restano fuori da questa sintesi le norme di coordinamento puntuale degli articoli 106, 107 e 110 della Costituzione (modifiche di adeguamento linguistico al nuovo assetto) e le disposizioni transitorie che rinviano a leggi ordinarie da adottare entro 1 anno.
Sezione
Cosa prevede
Separazione delle carriere
La legge costituzionale introduce nella Costituzione la distinzione formale tra carriera giudicante e carriera requirente. Prima, i magistrati potevano passare da una funzione all'altra nel corso della loro vita lavorativa. Con questa modifica, le due carriere diventano distinte per norma costituzionale e ciascuna è governata da un proprio organo di autogoverno. I sostenitori ritengono che la separazione garantisca maggiore imparzialità dei giudici rispetto all'accusa. I critici osservano che riduce la cultura giuridica comune tra le due funzioni e può indebolire la collaborazione tra giudici e pubblici ministeri.
Alta Corte disciplinare
La legge istituisce un'Alta Corte disciplinare composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da lista parlamentare, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, tutti con almeno 20 anni di esperienza. L'incarico dura 4 anni non rinnovabili. I sostenitori ritengono che sottragga il procedimento disciplinare all'influenza dei CSM; i critici osservano che riduce il peso dell'autogoverno della magistratura.
Composizione dei nuovi CSM
Ciascun CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica. Un terzo dei componenti è estratto a sorte da un elenco di professori e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta comune entro 6 mesi. I restanti due terzi sono scelti tra magistrati della rispettiva carriera. I componenti durano 4 anni e non possono partecipare al sorteggio successivo. I sostenitori ritengono che il sorteggio riduca le correnti interne; i critici osservano che limita la rappresentatività elettiva dei magistrati.
Sezione
Cosa cambia in pratica
Le modifiche incidono direttamente sull'organizzazione della magistratura e, indirettamente, sui processi a cui partecipano i cittadini come imputati, vittime o parti.
Magistrato giudicante (giudice)
1 CSM dedicatoorgano di autogoverno per i giudici
Appartiene a una carriera separata da quella requirente per norma costituzionale. Non può più transitare alla funzione di pubblico ministero. Il suo percorso di carriera (assegnazioni, trasferimenti, valutazioni) è gestito dal nuovo CSM giudicante. Le eventuali infrazioni disciplinari sono giudicate dall'Alta Corte disciplinare, non più dal CSM.
Magistrato requirente (pubblico ministero)
1 CSM dedicatoorgano di autogoverno per i PM
Appartiene a una carriera separata. Non può più transitare alla funzione di giudice. È soggetto al nuovo CSM requirente per le questioni di carriera e all'Alta Corte disciplinare per quelle disciplinari. Acquisisce rappresentanza autonoma negli organi di governo della magistratura.
Cittadino in un procedimento penale
Il giudice che lo giudica non ha mai svolto in precedenza la funzione di pubblico ministero, poiché le carriere sono separate fin dall'ingresso. La modifica non incide direttamente sui tempi o sui diritti processuali, ma cambia il profilo professionale di chi emette la sentenza.
Professori universitari giuridici e avvocati senior
Possono essere inclusi nelle liste parlamentari da cui si estrae a sorte una quota dei componenti dei 2 CSM e dell'Alta Corte. I requisiti sono almeno 15 anni di esercizio per i CSM e almeno 20 anni per l'Alta Corte.
Sezione
Chi riguarda
Magistrati ordinari
Avvocati con ≥15 anni di esercizio
La legge costituzionale riguarda direttamente i magistrati ordinari italiani, divisi tra funzioni giudicanti e requirenti. Coinvolge avvocati e professori universitari di diritto come potenziali componenti dei nuovi organi. Il Parlamento in seduta comune acquisisce il compito di compilare le liste per il sorteggio entro 6 mesi dall'insediamento. I cittadini sono toccati indirettamente, in quanto l'assetto modificato riguarda l'ordinamento dei tribunali che li giudicano.
Sintesi atto
Numero chiave
0Nuovi Consigli superiori della magistratura istituiti
Giudici dell'Alta Corte disciplinare
Durata in carica dei componenti dei CSM
Termine per adeguare le leggi ordinarie
Sezione
In sintesi
Questa legge costituzionale modifica la Costituzione italiana per separare la magistratura in due carriere distinte — giudicante (i giudici) e requirente (i pubblici ministeri) — ciascuna con un proprio Consiglio superiore della magistratura (CSM). Istituisce inoltre un'Alta Corte disciplinare di 15 membri, separata dai CSM, con il compito esclusivo di giudicare i magistrati in caso di infrazioni disciplinari. I componenti dei CSM vengono in parte estratti a sorte da liste compilate dal Parlamento.
Le misure sintetizzate riguardano la separazione delle carriere, i nuovi CSM e l'Alta Corte disciplinare. Restano fuori da questa sintesi le norme di coordinamento puntuale degli articoli 106, 107 e 110 della Costituzione (modifiche di adeguamento linguistico al nuovo assetto) e le disposizioni transitorie che rinviano a leggi ordinarie da adottare entro 1 anno.
Sezione
Cosa prevede
Separazione delle carriere
La legge costituzionale introduce nella Costituzione la distinzione formale tra carriera giudicante e carriera requirente. Prima, i magistrati potevano passare da una funzione all'altra nel corso della loro vita lavorativa. Con questa modifica, le due carriere diventano distinte per norma costituzionale e ciascuna è governata da un proprio organo di autogoverno. I sostenitori ritengono che la separazione garantisca maggiore imparzialità dei giudici rispetto all'accusa. I critici osservano che riduce la cultura giuridica comune tra le due funzioni e può indebolire la collaborazione tra giudici e pubblici ministeri.
Alta Corte disciplinare
La legge istituisce un'Alta Corte disciplinare composta da 15 giudici: 3 nominati dal Presidente della Repubblica, 3 estratti a sorte da lista parlamentare, 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, tutti con almeno 20 anni di esperienza. L'incarico dura 4 anni non rinnovabili. I sostenitori ritengono che sottragga il procedimento disciplinare all'influenza dei CSM; i critici osservano che riduce il peso dell'autogoverno della magistratura.
Composizione dei nuovi CSM
Ciascun CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica. Un terzo dei componenti è estratto a sorte da un elenco di professori e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta comune entro 6 mesi. I restanti due terzi sono scelti tra magistrati della rispettiva carriera. I componenti durano 4 anni e non possono partecipare al sorteggio successivo. I sostenitori ritengono che il sorteggio riduca le correnti interne; i critici osservano che limita la rappresentatività elettiva dei magistrati.
Sezione
Cosa cambia in pratica
Le modifiche incidono direttamente sull'organizzazione della magistratura e, indirettamente, sui processi a cui partecipano i cittadini come imputati, vittime o parti.
Magistrato giudicante (giudice)
1 CSM dedicatoorgano di autogoverno per i giudici
Appartiene a una carriera separata da quella requirente per norma costituzionale. Non può più transitare alla funzione di pubblico ministero. Il suo percorso di carriera (assegnazioni, trasferimenti, valutazioni) è gestito dal nuovo CSM giudicante. Le eventuali infrazioni disciplinari sono giudicate dall'Alta Corte disciplinare, non più dal CSM.
Magistrato requirente (pubblico ministero)
1 CSM dedicatoorgano di autogoverno per i PM
Appartiene a una carriera separata. Non può più transitare alla funzione di giudice. È soggetto al nuovo CSM requirente per le questioni di carriera e all'Alta Corte disciplinare per quelle disciplinari. Acquisisce rappresentanza autonoma negli organi di governo della magistratura.
Cittadino in un procedimento penale
Il giudice che lo giudica non ha mai svolto in precedenza la funzione di pubblico ministero, poiché le carriere sono separate fin dall'ingresso. La modifica non incide direttamente sui tempi o sui diritti processuali, ma cambia il profilo professionale di chi emette la sentenza.
Professori universitari giuridici e avvocati senior
Possono essere inclusi nelle liste parlamentari da cui si estrae a sorte una quota dei componenti dei 2 CSM e dell'Alta Corte. I requisiti sono almeno 15 anni di esercizio per i CSM e almeno 20 anni per l'Alta Corte.
Sezione
Chi riguarda
Magistrati ordinari
Avvocati con ≥15 anni di esercizio
La legge costituzionale riguarda direttamente i magistrati ordinari italiani, divisi tra funzioni giudicanti e requirenti. Coinvolge avvocati e professori universitari di diritto come potenziali componenti dei nuovi organi. Il Parlamento in seduta comune acquisisce il compito di compilare le liste per il sorteggio entro 6 mesi dall'insediamento. I cittadini sono toccati indirettamente, in quanto l'assetto modificato riguarda l'ordinamento dei tribunali che li giudicano.
Ultime votazioni
- Em. 2.61, Lorenzin e altriSenato · 02/07/25Respinta
- Em. 2.6, Naturale ealtriSenato · 02/07/25Respinta
- Em. 2.9, Lorefice e altriSenato · 02/07/25Respinta
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- Referendum confermativoRespintoPopolo italiano·22 marzo
Iter legislativo
Presentazione
23 luglio 2025 · Camera
Commissione
23 luglio 2025 · Camera
Assegnato
16 settembre 2025 · Camera
Concluso l'esame da parte della Commissione. In stato di relazione
Aula
18 settembre 2025 · Camera
30 ottobre 2025 · Senato
Referendum
Promulgazione
Gazzetta Ufficiale