CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 108/2024

Altro esitoDepositata il martedì, 18 giugno 2024

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 1, commi 4 e 5; 5; 10; 11; 26, commi 15, 78, 79 e 80; 48; 55; da 60 a 88; da 90 a 92; 94, commi da 1 a 3; da 95 a 110; 111, commi da 1 a 10; da 112 a 115; 116, commi da 1 a 5, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi da 78 a 80, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché alle competenze attribuite alla Regione Siciliana dagli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, e all'art. 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi da 1 a 5, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., e 14, comma 1, lettera n), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Angelo Buscema

DECISIONE

martedì, 16 aprile 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale