CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 13/2023

Non fondatezzaDepositata il martedì, 7 febbraio 2023

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 14, comma 1, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le sentenze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023. Il Direttore della Cancelleria»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Daria de Pretis

DECISIONE

mercoledì, 11 gennaio 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale