NORMA IMPUGNATA
dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice onorario di pace di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Nicolò Zanon
DECISIONE
mercoledì, 5 ottobre 2022