NORMA IMPUGNATA
dell'art. 131-bis del codice penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Marco D'Alberti
DECISIONE
martedì, 2 dicembre 2025