CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 22/2026

InammissibilitàDepositata il martedì, 3 marzo

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall'art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Antonella Sciarrone Alibrandi

DECISIONE

martedì, 2 dicembre 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale