CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 220/2022

Non fondatezzaDepositata il martedì, 25 ottobre 2022

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 4 [recte: comma 6], del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Aosta, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Augusto Antonio Barbera

DECISIONE

giovedì, 6 ottobre 2022

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale