NORMA IMPUGNATA
dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come attuato dall'art. 17, punti 8 e 9, del regolamento adottato con deliberazione del Consiglio del Comune di Napoli 29 marzo 2018, n. 7, recante «Modifiche al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.)», come modificato con deliberazione del Consiglio comunale 29 marzo 2019, n. 12
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
martedì, 7 febbraio 2023