NORMA IMPUGNATA
dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale; degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, e degli artt. 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2025 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
lunedì, 10 marzo 2025