CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 48/2026

InammissibilitàDepositata il venerdì, 3 aprile

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Saverio Marini

DECISIONE

giovedì, 12 marzo

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale