NORMA IMPUGNATA
dell'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2, comma 8, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Antonella Sciarrone Alibrandi
DECISIONE
lunedì, 26 gennaio