NORMA IMPUGNATA
consequenziale anche dell'art. 3, comma 8, in relazione all'inciso "secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,"»; 2) nel dispositivo, al capo numero 13), per mero errore materiale, è scritto: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024», anziché «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 - in relazione all'inciso "secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197," - e 10 della legge n. 86 del 2024». Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale. Visto l'art. 36 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dispone che nella sentenza n. 192 del 2024 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al capo numero 13), le parole «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024» siano sostituite dalle parole «l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 - in relazione all'inciso "secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197," - e 10 della legge n. 86 del 2024». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
Atto promulgato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Giovanni Pitruzzella
DECISIONE
lunedì, 13 gennaio 2025