CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 79/2025

Altro esitoDepositata il mercoledì, 4 giugno 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000 nella parte in cui non prevede che - nell'ambito della comunicazione politica radiotelevisiva durante la campagna referendaria - il comitato promotore di un referendum sia titolare di una «posizione differenziata» corrispondente al ruolo che lo stesso riveste nel procedimento referendario, nonché nella parte in cui non prevede che debbano essergli riconosciuti spazi minimi di comunicazione politica radiotelevisiva, sufficienti a garantire il diritto dell'elettorato di ricevere un'informazione completa, tempestiva ed esaustiva; che, in via cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione della delibera 2 aprile 2025 e l'adozione di «ogni misura cautelare idonea a tutelare la situazione dedotta in giudizio in via interinale, anche in forma propulsiva e/o inaudita altera parte»; che con decreto presidenziale del 29 maggio 2025 è stata fissata la discussione sull'istanza di sospensione e concessione di misure cautelari alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 ed è stata autorizzata l'audizione del Comitato ricorrente e della Commissione nei cui confronti è domandata la tutela cautelare. Considerato che il Comitato, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, ha

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE respinge l'istanza cautelare presentata dal Comitato Promotore Referendum Cittadinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Marco D'Alberti

DECISIONE

martedì, 3 giugno 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale