CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 87/2023

Non fondatezzaDepositata il giovedì, 4 maggio 2023

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Stefano Petitti

DECISIONE

giovedì, 6 aprile 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale