CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 98/2025

Altro esitoDepositata il venerdì, 4 luglio 2025

NORMA IMPUGNATA

della citata disposizione, nella parte in cui non prevede che - nell'ambito della comunicazione politica radiotelevisiva durante la campagna referendaria - il comitato promotore di un referendum sia titolare di una «posizione differenziata» corrispondente al ruolo che lo stesso riveste nel procedimento referendario, nonché nella parte in cui non prevede che debbano essergli riconosciuti spazi minimi di comunicazione politica radiotelevisiva, sufficienti a garantire il diritto dell'elettorato di ricevere un'informazione completa, tempestiva ed esaustiva; che, in via cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione della delibera 2 aprile 2025 e l'adozione di «ogni misura cautelare idonea a tutelare la situazione dedotta in giudizio in via interinale, anche in forma propulsiva e/o inaudita altera parte»; che con decreto presidenziale del 29 maggio 2025 è stata fissata la discussione sull'istanza di sospensione e concessione di misure cautelari alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 ed è stata autorizzata l'audizione del Comitato ricorrente e della Commissione nei cui confronti era domandata la tutela cautelare; che nella camera di consiglio del 3 giugno 2025 è stata respinta, per difetto dei presupposti, l'istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente (ordinanza n. 79 del 2025). Considerato che il Comitato, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, ha

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 2) dispone: a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Comitato Promotore Referendum Cittadinanza; b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2025 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Marco D'Alberti

DECISIONE

lunedì, 9 giugno 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale