CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 10/2026

Non fondatezzaDepositata il giovedì, 29 gennaio

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Viganò

DECISIONE

lunedì, 1 dicembre 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale