NORMA IMPUGNATA
dell'art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Molise 31 dicembre 2004, n. 38 (Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione a decorrere dal 1° gennaio 2005), come modificato dall'art. 5, comma 1, della legge della Regione Molise 30 gennaio 2018, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2018), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e ai «criteri fissati dalla legge delega e da quelle applicative», dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
giovedì, 11 aprile 2024