CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 100/2025

Non fondatezzaDepositata il martedì, 8 luglio 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Angelo Buscema

DECISIONE

martedì, 6 maggio 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale