NORMA IMPUGNATA
degli artt. 27, commi 1, lettera a), e 2, 28 e 29, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha introdotto l'art. 19, comma 5-quater, della legge della Regione Sardegna 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che ha introdotto l'art. 5-ter, comma 4, della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1975, n. 348), nella parte in cui prevede che la sanzione di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) non si applica alle opere pubbliche realizzate in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e l), Cost. e all'art. 3, lettera l), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3, lettera l), dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui ha introdotto l'art. 5-ter, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 28 del 1998, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Marco D'Alberti
DECISIONE
mercoledì, 25 marzo