CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 101/2025

Non fondatezzaDepositata il martedì, 8 luglio 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all'applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo alla previsione della durata fissa del fermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

DLD.L. 1/2023
Deliberato dalConsiglio dei Ministri

Atto approvato

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Giovanni Pitruzzella

DECISIONE

mercoledì, 21 maggio 2025

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale