NORMA IMPUGNATA
dell'art. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3, e dell'art. 91, commi 1 e 2, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), promossa, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché all'art. 3, comma primo, lettere f) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., e 4, comma primo, lettera e), statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché agli artt. 3, comma primo, lettera d), e 4, comma primo, lettera c), statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Marco D'Alberti
DECISIONE
mercoledì, 8 maggio 2024