NORMA IMPUGNATA
dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Roberto Nicola Cassinelli
DECISIONE
martedì, 10 giugno 2025