CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 107/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 18 giugno 2024

NORMA IMPUGNATA

«dell'art. 78, terzo comma, del codice civile, implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4» del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Maria Rosaria San Giorgio

DECISIONE

mercoledì, 20 marzo 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale