CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 11/2025

Altro esitoDepositata il venerdì, 7 febbraio 2025

NORMA IMPUGNATA

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), iscritto al n. 182 del registro ammissibilità referendum. Vista l'ordinanza del 12 dicembre 2024 con la quale l'Uff…

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Filippo Patroni Griffi

DECISIONE

lunedì, 20 gennaio 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale