CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 110/2024

Non fondatezzaDepositata il martedì, 25 giugno 2024

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 79, comma 2, 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94, comma 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c), e 114, comma 1, del d.P.R n. 115 del 2002, sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 «nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale», sollevata in via ulteriormente gradata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 79, comma 2, e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), CEDU, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Antonella Sciarrone Alibrandi

DECISIONE

giovedì, 11 aprile 2024

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale