NORMA IMPUGNATA
dell'art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell'art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell'azione»; 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti "ostativi" legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
lunedì, 4 maggio