CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 111/2023

Incostituzionalità parzialeDepositata il lunedì, 5 giugno 2023

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 495 del codice penale e, in via subordinata, dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nonché dello stesso art. 495 cod. pen

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 495, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni; 3) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 495 cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Francesco Viganò

DECISIONE

giovedì, 6 aprile 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale