NORMA IMPUGNATA
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso notificato il 10 dicembre 2025, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2026, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2026, fase di merito. Visti gli atti di intervento di Carlo Amedeo Giovanardi e della Camera dei deput…
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, disporre, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica di cui agli articoli 68, terzo comma, della Costituzione e 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato); 2) annulla, per l'effetto, l'ordinanza collegiale adottata dal Tribunale ordinario di Modena in data 13 settembre 2024, nella parte in cui ha disposto l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A. B., nelle date del 12 luglio, del 19 luglio e del 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 14 aprile 2026 ORDINANZA Ritenuto che, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, è intervenuto in giudizio Carlo Amedeo Giovanardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Maria Cogo, il quale, dopo aver premesso la sussistenza dei presupposti che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, legittimerebbero l'intervento, ha concluso per la dichiarazione della sua ammissibilità. Considerato che questa Corte ha più volte affermato che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, sebbene di regola non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non opera detta preclusione quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendano dall'esito dello stesso (sentenza n. 230 del 2017; ordinanze n. 157 del 2023 e n. 269 del 2019); che simile evenienza si verifica quando l'interveniente sia parte di un giudizio comune e, in particolare, di quello che ha originato il conflitto, i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte è suscettibile di condizionare (sentenze n. 259 del 2019, n. 169 del 2018, n. 107 del 2015 e n. 221 del 2014; ancora, ordinanza n. 157 del 2023); che, in detta ipotesi, gli interessi dell'interveniente rischierebbero di essere incisi, senza che egli possa far valere le proprie ragioni; che tale fattispecie ricorre nel caso in esame, essendo l'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi parte - in veste di imputato - del giudizio penale in relazione al quale è stato sollevato l'odierno conflitto; che l'esito della pronuncia di questa Corte è suscettibile di ricadere sugli interessi dell'interveniente, posto che - per affermazione della stessa parte ricorrente - le registrazioni della cui utilizzabilità si discute sono assunte quali elementi di prova dei fatti dedotti nei capi di imputazione; che, alla luce di tali considerazioni, l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi è ammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile l'intervento di Carlo Amedeo Giovanardi. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
martedì, 14 aprile