NORMA IMPUGNATA
«dell'art. 2 della legge 196/2022 (conversione in legge del D.L. 169/2022) nella parte in cui ha introdotto il comma 3 bis alla lettera C) del comma 2 dell'articolo 16 septies D.L. 146/2021 (conv. in legge 215/2021)» (recte: dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia», convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196, introdotto in sede di conversione)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
mercoledì, 5 giugno 2024