NORMA IMPUGNATA
dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 14, terzo comma, lettera c), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal GIP del Tribunale ordinario di Nola con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
mercoledì, 10 maggio 2023