CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 119/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 4 luglio 2024

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40; 41; 42; 47, commi 2 e 4, e 48 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), nella parte in cui, novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), ha reso applicabile - in virtù del rinvio all'art. 2, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale Piemonte n. 16 del 2018, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 settembre 2023, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)» - la disciplina di cui all'art. 5, comma 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, anche agli edifici per i quali «è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi» «della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, sostitutivo dell'art. 6, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «[p]er gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione»; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)»; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 1444/1968 e alle norme del PRG» (comma 4); 7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come attuato mediante il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'interno, 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché all'art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 3, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'art. 5, comma 11, del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge reg. Piemonte n. 16 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, nella parte in cui ha sostituito l'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 19 del 1999, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 32, comma 1, lettera d), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 15) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18, comma 3; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34, comma 1; 36; 40 e 42 della legge reg. Piemonte n. 7 del 2022, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Franco MODUGNO, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Marco D'ALBERTI, Redattori Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 9 aprile 2024 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2; 5; 7; 8, commi 1, 6 e 9; 10; 11; 13, comma 6; 14, commi 3 e 5; 16; 18; 19, comma 1; 20; 21, commi 1 e 3; 34; 36; 40; 41; 42; 47 e 48 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), promosso con il ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del 28 luglio 2022, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2022. Rilevato che nel giudizio è intervenuta la Società Fabrizio Taricco Costruzioni srl (da ora, anche: Società), con atto depositato, fuori termine, il 19 marzo 2024; che la Società afferma che l'interesse a intervenire sarebbe sorto molto tempo dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito dalle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, infatti, detto termine è scaduto il 25 ottobre 2022 e, però, l'interesse all'intervento sarebbe sorto solo successivamente, nel corso di un contenzioso amministrativo e, più precisamente, in occasione dell'udienza svoltasi dinanzi al Consiglio di Stato in data 7 marzo 2024, durante la quale la Società sarebbe venuta a conoscenza della pendenza del presente giudizio di costituzionalità; che l'intervento della Società dovrebbe, comunque sia, considerarsi «ricevibile, al fine di tutelare la posizione soggettiva della stessa, che riceverebbe gravissimo pregiudizio (nell'ordine di circa 10 milioni di euro [...]) dalla declaratoria di incostituzionalità della disciplina regionale censurata», tenendo anche conto del fatto che il giudizio di costituzionalità «si è protratto per un anno e mezzo, con conseguente applicazione delle disposizioni censurate ed insorgenza di situazioni giuridiche soggettive in capo a soggetti terzi»; che, ad avviso dell'interveniente, l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la partecipazione al giudizio in via principale è riservato ai titolari di attribuzioni legislative, confermato anche in seguito alle modifiche delle Norme integrative, meriterebbe «un ripensamento, per più ordini di ragioni»; che, in particolare, la Società sarebbe «direttamente incisa dal giudizio di costituzionalità», poiché la declaratoria d'incostituzionalità della legge regionale impugnata «pregiudicherebbe il titolo edilizio ottenuto», e, perciò, avrebbe diritto a intervenire, «tanto più, alla luce dell'estensione dell'intervento nel giudizio incidentale agli "amici curiae" (art. 4-ter N.I.)»; che, ove l'intervento fosse ritenuto irricevibile o inammissibile, sarebbero violati gli artt. 24, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nonché l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantirebbero l'effettività della tutela giurisdizionale e dei principi del giusto processo; che, di conseguenza, nell'ipotesi in cui questa Corte ritenesse l'intervento irricevibile o inammissibile, ad avviso della Società, dovrebbe nondimeno sospendere il presente giudizio per rimettere, in via pregiudiziale, gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, affinché si pronunci sul se l'art. 47 CDFUE ammetta l'esclusione «da un giudizio di costituzionalità in via principale l'intervento di un soggetto, in relazione alla cui sfera giuridica l'eventuale sentenza di incostituzionalità della legge impugnata avrebbe una diretta incidenza»; che, dunque, la Società chiede che sia dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, teso a sostenere la non fondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 54 del reg. ric. 2022, e, in subordine, che sia rimessa una questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nei termini anzidetti. Considerato che, a prescindere dal profilo concernente la tardività o meno dell'intervento, questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a seguito della riforma delle sopra menzionate Norme integrative, che il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2023, n. 259 del 2022 e ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020); che il giudizio in via principale non scaturisce da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi l'interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta conformità a Costituzione della legge impugnata; che, pertanto, in tale giudizio non viene in considerazione il diritto di difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall'esito del medesimo giudizio; che, in ogni caso, nel presente giudizio non ha alcun rilievo l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per l'assorbente ragione che la disciplina impugnata non ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea (art. 51 CDFUE); che, pertanto, l'intervento della Società Fabrizio Taricco Costruzioni srl deve essere dichiarato non ammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non ammissibile l'intervento in giudizio della Società Fabrizio Taricco Costruzioni srl. F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

prof. Franco Modugno - dott. Stefano Petitti - prof.ssa Emanuela Navarretta - prof. Marco D'Alberti

DECISIONE

martedì, 7 maggio 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale