NORMA IMPUGNATA
degli artt. 12, comma 5, e 34 della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, della legge della Regione Siciliana 3 agosto 2022, n. 15 (Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo), limitatamente alla lettera a), nel testo in vigore anteriormente alla sua soppressione a opera dell'art. 45, comma 1, lettera b), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2023, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2023-2025); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, limitatamente all'inciso «Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale,»; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2023. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
mercoledì, 24 maggio 2023