NORMA IMPUGNATA
dell'art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) e, in via consequenziale, dell'art. 51, comma 7, primo periodo, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) e, in via consequenziale, dell'art. 51, comma 7, primo periodo, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
giovedì, 9 marzo 2023