NORMA IMPUGNATA
dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 100, 117, secondo comma, lettera l), 119 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117 Cost. e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 100 e 117, secondo comma, lettere e), f) ed l), Cost., e all'art. 105 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
mercoledì, 5 giugno 2024