CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 128/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 16 luglio 2024

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Giovanni Amoroso

DECISIONE

martedì, 4 giugno 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale