NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1-bis, commi 1, 2, lettera a), 3 e 4, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, lettera a), e 4, lettera b), del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Giovanni Pitruzzella
DECISIONE
martedì, 18 giugno 2024