NORMA IMPUGNATA
dell'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) e dell'art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 30, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
martedì, 4 giugno 2024