NORMA IMPUGNATA
dell'art. 297, secondo comma, del codice civile
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Imperia, sezione civile, volontaria giurisdizione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
mercoledì, 20 maggio