NORMA IMPUGNATA
dell'art. 299, primo comma, del codice civile
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ. sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Salerno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2023. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
mercoledì, 10 maggio 2023