CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 135/2024

Non fondatezzaDepositata il giovedì, 18 luglio 2024

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 580 del codice penale, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Franco MODUGNO, Francesco VIGANÒ, Redattori Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 19 giugno 2024 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 17 gennaio 2024, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2024. Rilevato che, il 29 marzo 2024, hanno depositato atto di intervento L. S. e M. O., deducendo di essere a ciò legittimate in ragione della loro richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito, respinta, allo stato, dalle Aziende sanitarie locali interpellate; che nella discussione orale la difesa delle intervenienti ha, in particolare, sostenuto che esse non avrebbero altra sede processuale per far valere l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, dal momento che la loro posizione non è quella di potenziali imputate in procedimenti penali nei quali potrebbe essere applicato l'art. 580 cod. pen., bensì quella di persone che chiedono di essere aiutate ad accedere a una procedura di suicidio assistito, che oggi sarebbe loro preclusa dalla disposizione censurata; che la difesa delle intervenienti ha, altresì, sottolineato che, in considerazione delle condizioni patologiche di cui soffrono le medesime, la presente sede giudiziaria sarebbe la sola in cui esse potrebbero far valere i loro argomenti a sostegno dell'illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen. Considerato che L. S. e M. O. non sono parti del giudizio principale; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019); che l'intervento è, quindi, normalmente ammissibile solo nell'ipotesi in cui l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non derivi, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla norma censurata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia di questa Corte produrrebbe sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 22 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 210 del 2021); che tuttavia, a prescindere qui dalla questione se sia possibile per le intervenienti eccepire in altra sede giudiziaria l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., non possono non tenersi presenti le argomentazioni della difesa delle stesse, secondo cui l'evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni; che questa Corte, in una questione che coinvolge la vita stessa delle intervenienti, è in particolar modo tenuta ad assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività (sentenza n. 111 del 2023, punto 3.5.2. del Considerato in diritto, e altri precedenti ivi richiamati); che, pertanto, L. S. e M. O. sono legittimate a partecipare al presente giudizio. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibili gli interventi di L. S. e M. O. F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente»

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

prof. Franco Modugno - prof. Francesco Viganò

DECISIONE

lunedì, 1 luglio 2024

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale