CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 136/2025

Non fondatezzaDepositata il lunedì, 28 luglio 2025

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115, promosse ‒in riferimento agli artt. 117, commi terzo, quarto e quinto, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. ‒ dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse ‒ in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lettere b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e all'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), anche in relazione all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale collaborazione ‒ dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

DLD.L. 84/2024
Deliberato dalConsiglio dei Ministri

Atto approvato

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Maria Alessandra Sandulli

DECISIONE

martedì, 10 giugno 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale