NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per il profilo della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza dell'attribuzione al cancelliere del potere di decidere dell'iscrizione a ruolo della causa; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge n. 207 del 2024, sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudice onorario di pace di Benevento in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per i profili della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza di un onere fiscale privo di collegamento con un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia e della lesione del principio di eguaglianza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Luca Antonini
DECISIONE
lunedì, 8 giugno