NORMA IMPUGNATA
dell'art. 74, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2024. F.to: Franco MODUGNO, Presidente e Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
MODUGNO
REDATTORE
Franco Modugno
DECISIONE
giovedì, 9 maggio 2024