CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 139/2025

Non fondatezzaDepositata il martedì, 29 luglio 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dalla Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 9 luglio 2025 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta al numero 130 del registro ordinanze 2024, pubblicata nel numero 27 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 2024. Rilevato che, in data 6 giugno 2025, ha depositato atto di intervento G. R., il quale riferisce di essere titolare di un interesse diretto, concreto e qualificato all'esito del giudizio, poiché la sua posizione processuale sarebbe direttamente e inscindibilmente legata alla statuizione della Corte in merito alla legittimità costituzionale della norma impugnata; che, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, l'interveniente espone: a) di essere stato condannato per il delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628, terzo comma, del codice penale, rientrante nel catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà); b) di avere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all'art. 59 della legge n. 689 del 1981 e chiedendo di sollevare questione di legittimità costituzionale; c) che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 6 giugno 2025, ha rinviato il giudizio all'udienza del 1° ottobre 2025, «ritenuta l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale su questione potenzialmente suscettibile di incidere sulla decisione». Considerato che G. R. non è parte del giudizio principale; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 140 del 2024, n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale); che, in questo ambito, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019); che non è dunque sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire; che, peraltro, l'atto di intervento è stato depositato ampiamente oltre il termine di cui all'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; che, pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato da G. R. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Viganò

DECISIONE

mercoledì, 9 luglio 2025

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale