NORMA IMPUGNATA
dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ai vicesovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia nella Polizia di Stato, nonché in riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018, sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevolezza intrinseca e per disparità di trattamento rispetto ai vicesovrintendenti che, nell'ambito del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica nella Polizia di Stato, ottengono la promozione sulla base dei concorsi interni ordinari, nonché in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
mercoledì, 24 giugno