NORMA IMPUGNATA
dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126; dell'art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 150 del registro ordinanze 2024; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2024; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'appello di Catania, sezione lavoro, con l'ordinanza iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2025. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Rosaria San Giorgio
DECISIONE
martedì, 10 giugno 2025