NORMA IMPUGNATA
dell'art. 4 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358; dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana); dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili gli interventi di AUCI - Avvocati uniti per la cittadinanza italiana e di AGIS - Associazione giuristi iure sanguinis, spiegati nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2024; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del codice civile del 1865, approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), sollevate dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest'ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 del Trattato sull'Unione europea e all'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest'ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, con le ordinanze indicate in epigrafe; nonché le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, e dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, questi ultimi con riguardo all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE, con le ordinanze indicate in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione, e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
martedì, 24 giugno 2025