NORMA IMPUGNATA
degli artt. 9, comma 1, 13, comma 2, 17, commi 2 e 3, da 25 a 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997); 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, della legge reg. Toscana n. 49 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Marco D'Alberti
DECISIONE
martedì, 19 maggio