NORMA IMPUGNATA
degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 della legge n. 237 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), e alla decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC, dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Giovanni Pitruzzella
DECISIONE
martedì, 19 maggio