NORMA IMPUGNATA
dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Lombardia, e in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, primo comma e 119, quarto comma, Cost., dalle Regioni Piemonte e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 91 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 91 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, dalle Regioni Piemonte e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 91 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 5, 120, secondo comma, 3, 97 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge n. 91 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera s), terzo e quarto, e 118 Cost., dalle Regioni Piemonte e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Massimo LUCIANI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
ATTO COLPITO
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Massimo Luciani
DECISIONE
mercoledì, 6 maggio